In riferimento all’ articolo del 14/12/2015 pubblicato sul sito AGRILAB, il Ministero della Salute, il 22 dicembre 2015 ha diffuso la nota 47415 (vedi di seguito) indirizzata agli assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome, in cui vengono elencati una serie di chiarimenti in relazione alla produzione, denominazione ed etichettatura del cosiddetto “pane nero”, ossia un pane realizzato con l’aggiunta di carbone vegetale/carbone attivo, commercializzato con l’indicazione “pane, focaccia o pizza al carbone vegetale”.
Ministero della Salute
Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti
e la nutrizione – Uff. II ex DGSAN
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma
Nota 47415
Con riferimento alla questione di cui all’oggetto, tenuto conto delle numerose richieste di
chiarimento, pervenute dalle varie associazioni di categoria, circa la crescente diffusione sul
mercato di prodotti della panificazione connotati dalla presenza di carbone vegetale (c.d.
“pane nero”), accompagnata da differenti modalità di presentazione del prodotto, per parte di
competenza si rappresenta quanto segue.
Alla luce delle vigenti disposizioni normative in materia si ritiene che:
- è ammissibile la produzione di un “prodotto della panetteria fine” denominato come tale,
che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone
vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in
materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E);
- non è ammissibile denominare come “pane” il prodotto di cui al punto 1, né fare
riferimento al “pane” nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso
in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge
580/67);
- non è ammissibile aggiungere nella etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di
cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone
vegetale per l’organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale
additivo colorante.
Si rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito ed in attesa di un cortese riscontro.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO II
Dott. Giuseppe Plutino
R.M.M.