Antimicrobici veterinari: linea guida dalla UE

Fonte : ANMVIOGGI

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L’impiego “massiccio” di antimicrobici in medicina umana e veterinaria ha accelerato la diffusione di microrganismi resistenti. La situazione “è peggiorata a causa della mancanza di investimenti nello sviluppo di nuovi antibiotici efficaci”. L’uso prudente in veterinaria è il cardine della Linea Guida pubblicata dalla Commissione Europea.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è pubblicata una Linea guida sull’uso prudente degli antibiotici in medicina veterinaria.Il documento fornisce agli Stati membri orientamenti pratici sull’uso prudente degli antimicrobici in medicina veterinaria, conformemente all’azione 3 del piano europeo. L’obiettivo finale è ridurre la necessità di ricorrere agli antimicrobici mediante la prevenzione delle malattie negli animali.

Il documento rileva che gli antimicrobici sono essenziali per le cure sanitarie e la salute delle popolazioni di animali e di bestiame. Qualsiasi uso di antimicrobici (ad esempio in medicina umana e veterinaria) può comportare lo sviluppo della resistenza antimicrobica. Il rischio aumenta se tali antimicrobici sono usati impropriamente, ad esempio in modo non mirato (trattamenti collettivi o uso per microrganismi non sensibili), a dosi sotto-terapeutiche, ripetutamente o per periodi di tempo inadeguati.

 

Principi generali di uso prudente – I principi generali sull’uso prudente degli antimicrobici devono essere applicati sistematicamente nelle aziende zootecniche e nelle cliniche veterinarie.

  1. La prescrizione e la somministrazione di antimicrobici devono essere giustificate da una diagnosi veterinaria conforme all’attuale stato delle conoscenze scientifiche.
  2. Ove sia necessario prescrivere un antimicrobico, la prescrizione deve essere basata su una diagnosi formulata a seguito di un esame clinico dell’animale da parte del veterinario che prescrive. Se possibile, deve essere eseguito il test di sensibilità antimicrobica per determinare la scelta dell’antimicrobico.
  3. La metafilassi antimicrobica  va prescritta solo quando vi è una reale necessità di cure mediche. In tali casi, il veterinario deve giustificare e documentare il trattamento sulla base di risultati clinici relativi allo sviluppo di una malattia in un allevamento o branco. La metafilassi antimicrobica non dovrebbe mai essere usata in sostituzione di buone prassi di gestione.
  4. La profilassi non deve essere adottata in modo sistematico, ma deve essere riservata a indicazioni specifiche in casi eccezionali.
  5. La somministrazione di medicinali a un intero allevamento o branco deve essere evitata, ove possibile. Gli animali malati devono essere isolati e trattati individualmente (ad esempio somministrando preparati iniettabili).
  6. Quando si decide in merito al trattamento antimicrobico, occorre considerare tutte le informazioni relative agli animali, alla causa e alla natura dell’infezione e alla gamma di antimicrobici disponibili.
  7. Un antimicrobico a spettro limitato deve sempre essere la prima scelta, a meno che precedenti test di sensibilità – sostenuti se del caso da dati epidemiologici rilevanti – ne dimostrino l’inefficacia. L’uso di antimicrobici ad ampio spettro e di combinazioni di antimicrobici deve essere evitato (ad eccezione di combinazioni fisse contenute in medicinali veterinari autorizzati).
  8. Se un animale o gruppo di animali soffre di infezioni ricorrenti che richiedono un trattamento antimicrobico, è necessario intervenire per eradicare i ceppi di microrganismi stabilendo il motivo per cui la malattia è ricorrente e modificando le condizioni di produzione, la zootecnia e/o la gestione.
  9. L’uso di agenti antimicrobici che tendono a favorire la propagazione della resistenza trasmissibile deve essere evitato.
  10. Alcuni composti presenti nell’elenco di antimicrobici estremamente importanti dell’Organizzazione mondiale della sanità (1) sono autorizzati soltanto nei medicinali per uso umano. Come stabilito nella legislazione dell’UE (2), i farmaci che non hanno autorizzazioni all’immissione in commercio come medicinali veterinari da utilizzare su animali destinati alla produzione di alimenti possono essere usati solo in deroga («a cascata») su tali animali se la sostanza in questione è elencata nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione (3).
  11. L’uso off-label (a cascata) dei composti di cui sopra per animali non destinati alla produzione di alimenti (ad esempio animali da compagnia e animali utilizzati per gli sport) deve essere evitato e rigorosamente limitato a casi particolarmente eccezionali, ad esempio quando sussistono motivi etici e solo quando i test di laboratorio sulla sensibilità antimicrobica hanno confermato l’inefficacia di altri antimicrobici.
  12. Il trattamento antimicrobico deve essere somministrato agli animali in base alle istruzioni dettate nella prescrizione del veterinario.
  13. La necessità di ricorrere a una terapia antimicrobica deve essere valutata nuovamente su base regolare per evitare terapie non necessarie.
  14. L’uso perioperatorio di antimicrobici deve essere ridotto al minimo avvalendosi di tecniche asettiche.
  15. Ove possibile, al trattamento antimicrobico devono essere preferite strategie alternative per il controllo di malattie, che si sono dimostrate egualmente efficaci e sicure (ad esempio i vaccini).
  16. È opportuno avvalersi del sistema di farmacovigilanza per ottenere informazioni e riscontri sulle carenze terapeutiche, in modo da individuare potenziali problemi di resistenza qualora si utilizzino opzioni di trattamento esistenti, nuove o alternative.
  17. In ciascuno Stato membro deve essere creata una rete di laboratori in grado di eseguire test di sensibilità antimicrobica in microrganismi zoonotici e commensali e patogeni target al fine di garantire la disponibilità di test di sensibilità.

Antimicrobici ‘importanti’– In aggiunta a quanto elencato per gli antimicrobici molto importanti negli animali, si deve tenere conto:
— Questi antimicrobici devono essere usati soltanto in situazioni in cui un veterinario ha valutato, sulla base di test di sensibilità antimicrobica e di pertinenti dati epidemiologici, che non sono disponibili antimicrobici efficaci diversi da quelli estremamente importanti.
—In casi eccezionali in cui l’uso off-label di questi antimicrobici (a cascata) è inevitabile e legalmente consentito, la prescrizione e l’utilizzo finale devono essere sufficientemente giustificati e registrati. Tale utilizzo deve essere basato su motivi clinici, ovvero il veterinario che prescrive il medicinale ritiene che l’uso di un particolare antimicrobico estremamente importante sia necessario per evitare la sofferenza di animali malati, e deve tenere conto anche di questioni etiche e di sanità pubblica. L’uso di antimicrobici molto importanti deve essere limitato ai casi in cui non vi sono alternative disponibili.

Tutti hanno un compito-
Nelle linee guida si leggono principi generali e misure specifiche riguardanti: l’industria, gli allevatori, i veterinari, le associazioni, i proprietari e il mondo accademico. La responsabilità principale per l’uso prudente degli antimicrobici ricade su coloro che prescrivono e somministrano tali sostanze.

Tutti gli animali- Le linee guida suggeriscono misure che seguono possono contribuire a prevenire le malattie e a ridurre la necessità di usare antimicrobici in tutte le specie, anche negli animali da compagnia. A quest’ultimo riguardo, il documento invita a considerare due aspetti:

  1. —Quando si sospetta o si rileva un’infezione clinica da Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA) o da Staphylococcus pseudintermedius resistente alla meticillina (MRSP) in cavalli e animali da compagnia, questi animali devono essere monitorati per MRSA/MRSP ai fini di una possibile quarantena. È molto importante che la diffusione dell’infezione negli ospedali veterinari e nelle cliniche veterinarie sia ridotta al minimo. Gli animali che mostrano sintomi clinici devono pertanto essere trattati separatamente. Negli allevamenti di cani e nelle custodie diurne per cani, gli esemplari che mostrano sintomi clinici non devono essere tenuti con altri animali.
  2. Deve essere evitato l’uso off-label (a cascata) di antimicrobici non autorizzati in medicina veterinaria per trattare animali non destinati alla produzione alimentare, specialmente quando i farmaci sono fondamentali per la salute umana (ad esempio carbapenemi e tigecicline). Il loro uso deve essere preso in considerazione soltanto in casi davvero eccezionali, ad esempio quando il test di sensibilità in laboratorio ha confermato che nessun altro antimicrobico è efficace e quando vi sono motivi etici che giustificano tale trattamento.

In azienda zootecnica– L’obiettivo di ridurre l’uso di antimicrobici è anche in linea con la promozione del benessere degli animali tramite la diminuzione della densità della popolazione animale nelle aziende zootecniche; questo è considerato un notevole fattore di rischio nell’insorgenza e nella diffusione di infezioni che richiedono l’uso di antimicrobici per alleviare la sofferenza degli animali malati. la Commissione suggerisce di:

  1. attuare misure di igiene e biosicurezza (comprese misure destinate a prevenire l’introduzione di infezioni) quali: tenere separati gli indumenti e gli stivali per ciascuna unità; porre limitazioni all’accesso; predisporre lavandini e impianti di disinfezione delle mani (con sapone liquido, acqua calda e fredda) in prossimità del luogo di lavoro; assicurare una rimozione rapida degli animali morti e impedire il contatto con altri animali; applicare il sistema «tutto dentro, tutto fuori» (all-in all-out) in ciascuna unità; seguire un calendario rigido per la pulizia e la disinfezione; ed eseguire controlli periodici di disinfezione;
  2. elaborare protocolli chiari per la prevenzione delle malattie infettive, il controllo delle infezioni e l’igiene; metterli a disposizione delle aziende zootecniche;
  3. migliorare i sistemi zootecnici predisponendo sistemazioni, ventilazione e condizioni ambientali adeguate per gli animali e strutture idonee e pulite durante il trasporto (ad esempio le aree di stabulazione e i veicoli);
  4. stabilire sistemi di produzione integrata che permettano di evitare di acquistare e mescolare le popolazioni di animali e di trasportare gli animali con una condizione sanitaria ignota;
  5. evitare situazioni di stress che possono indebolire i sistemi immunitari degli animali e renderli più sensibili alle infezioni, ad esempio limitando il trasporto di animali, riducendo i tempi di trasporto e rispettando la densità di popolazione animale raccomandata (vale a dire evitare il sovraffollamento);
  6. attuare altri trattamenti zootecnici per ridurre al minimo le malattie e l’uso di antimicrobici;
  7. adottare piani sanitari specifici per gli animali allevati, ideati allo scopo di migliorare gradualmente la loro salute, ed evitare e scoraggiare programmi sanitari nei quali gli animali siano trattati sistematicamente con antimicrobici a titolo profilattico;
  8. attuare programmi di controllo su specifiche malattie animali (sia virali che batteriche) attraverso la vaccinazione;
  9. avvalersi di alternative agli antimicrobici scientificamente provate, efficaci e sicure;
  10. usare soltanto acqua e mangimi sicuri e di alta qualità;
  11. fornire incentivi agli allevatori per incoraggiarli ad adottare misure preventive efficaci, migliorare la salute animale e gli standard di benessere e monitorare i patogeni e la loro sensibilità a livello di allevamento, con -l’obiettivo finale di garantire che l’uso di antimicrobici sia basato sull’esperienza e avvenga su singoli gruppi, in linea con i principi di uso prudente definiti nelle presenti linee guida.

Le linee guida lasciano impregiudicate le disposizioni contenute nella normativa nazionale e dell’Unione europea e non sono vincolanti per gli Stati membri. La Commissione considera che sono in farse di reviion le norme europee sui medicinali veterinari e sui mangimi medicati. Pertanto, le linee guida “saranno modificate qualora, in futuro, dovessero sorgere contraddizioni con la normativa dell’UE”.  E tuttavia, ciò “non impedirà alla Commissione di proporre disposizioni giuridicamente vincolanti, qualora considerate più opportune”.

La Commissione stima che ogni anno le infezioni resistenti ai medicinali siano responsabili del decesso di almeno 25000 pazienti e costino all’UE 1,5 miliardi di euro in spese sanita­rie e perdita di produttività.