Carbone vegetale, si può usare nei prodotti da forno? Pane e grissini neri: risponde l’avvocato Dario Dongo

Fonte : ilfattoalimentare
carbone vegetale
Il carbone vegetale si ottiene da prime di origine vegetale carbonizzate

Spettabile redazione, ho una domanda per l’avvocato Dongo che riguarda la vendita in molti negozi del pane nero al carbone vegetale. La legge prevede la possibilità di aggiungere il carbone vegetale negli sfarinati e nei prodotti da forno? Il prezzo è secondo me esagerato e non capisco il perché.

Grazie, Amelia

 

Risponde l’avvocato Dario Dongo

Il carbone vegetale è una forma di carbone finemente suddiviso, ottenuto mediante attivazione a vapore di materie prime di origine vegetale carbonizzate.

Il suo impiego nelle preparazioni alimentari si inquadra nell’ambito delle norme su additivi, aromi ed enzimi (reg. CE n. 1333/2008, reg. UE n. 1129/2011)! laddove il carbone vegetale è qualificato come colorante (E153) e se ne ammette sia la vendita diretta, sia l’utilizzo in diversi alimenti come i formaggi stagionati arancioni, gialli e di colore biancastro, la pasta di pesce e crostacei, i crostacei precotti, il pesce affumicato e vari prodotti da forno.

Per quanto attiene i prodotti da forno, l’impiego del carbone vegetale non è ancora previsto per gli alimenti venduti con la denominazione “pane” bensì per i “sostitutivi del pane”, quali ad esempio grissini, cracker, gallette, friselle, pizze e schiacciate, taralli, fette biscottate, etc.

 

pane nero carbone vegetale
Il carbone vegetale non è ancora previsto per gli alimenti venduti con la denominazione “pane”

Il criterio d’impiego è quello del quantum satis, cioè “quanto basta”. Le uniche limitazioni sono quelle definite in termini generali per tutti gli additivi alimentari, vale a dire:

– la necessità tecnologica dell’utilizzatore (in questo caso connaturata all’impiego del colorante carbone vegetale in luogo di altri)

– un uso proporzionato, vale a dire nella misura necessaria a raggiungere la finalità (nel qual caso, di colorante naturale).

Per ulteriori approfondimenti, si veda l’articolo: “Carbone vegetale in pane e pizza. Ecco le regole

* Commissione UE, “Prodotti da forno fini” (Guidance document describing the food categories in part E of Annex II to Regulation (EC) n.1333/08 on Food Additive), “This category covers sweet, salty and savoury products, including prepared doughs for their preparation, such as cookies, cakes, muffins, doughnuts, biscuits, rusks, cereal bars, pastries, pies, scones, cornets, wafers, crumpets, pancakes, gingerbread, éclairs, croissants, as well as unsweetened products such as crackers, crisp breads and bread substitutes. In this category a cracker is a dry biscuit (baked product based on cereal flour), e.g. soda crackers, rye crisps, matzot.”