Fonte : il fatto alimentare
Dal 13 agosto 2015 ci saranno novità per i prodotti ortofrutticoli di IV gamma, cioè quelli pronti al consumo come insalate in busta, le macedonie, ecc: diventeranno infatti vincolanti i nuovi parametri igienico sanitari e le nuove etichette. Su Il Fatto Alimentare avevamo già parlato di questi criteri poco dopo il varo della legge 77/2011 del 13 maggio 2011 (“Insalate in busta: catena del freddo, confezioni ecologiche e informazioni al consumatore i punti chiave della nuova legge”). Dopo quattro anni, ad agosto entrerà in vigore il decreto attuativo (approvato dal Governo il 20 giugno 2014), grazie al quale sarà più facile per il consumatore verificare il prodotto che intende acquistare.
Un importante elemento della legge 77/2011 è il controllo della catena del freddo, ossia la continuità di conservazione a basse temperature nei vari passaggi dalla produzione al consumo. Sarà infatti obbligatorio per i produttori e distributori garantire una temperatura uniforme inferiore agli 8° C – fondamentale per tutelare la freschezza di questi prodotti – dalla fase di confezionamento fino al momento dell’acquisto da parte del consumatore.
In questo senso, i parametri minimi richiesti dalla legge agli stabilimenti produttivi prevedono aree di lavorazione con temperature non superiori a 14 gradi, celle frigorifere non superiori a 8 gradi e almeno 2 vasche di lavaggio a ricircolo continuo di acqua. Gli obblighi in etichetta riguardano l’introduzione di nuove indicazioni che rendono più chiara la scelta al momento dell’acquisto e la conservazione del prodotto anche a casa.
Innanzitutto l’ortofrutta di IV gamma dovrà riportare la dicitura “prodotto lavato e pronto al consumo/pronto da cuocere” (“prodotto” potrà essere sostituto con il termine specifico relativo al contenuto della confezione) in modo da rendere immediatamente riconoscibile il vegetale che non ha bisogno di altre attività di preparazione (lavaggio, mondatura) rispetto agli ortaggi e alla frutta che, pur essendo confezionati, richiedono altre manipolazioni prima dell’impiego o del consumo. Altre indicazioni obbligatorie saranno quelle relative alla conservazione e alla durata. L’etichetta dovrà riportare la dicitura “conservare in frigorifero a temperatura inferiore a 8°C”. Inoltre dovrà essere segnalata la durata del prodotto dopo l’apertura della confezione con la dicitura: “consumare entro due giorni dall’apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza”. Un altro obbligo da parte dei produttori sarà quello di utilizzare imballaggi che possano come minimo essere smaltiti con la raccolta differenziata.
Dal 13 agosto 2015 quindi si applicheranno queste nuove regole e, come sempre accade, ai produttori è dato modo di smaltire le scorte. A scorte esaurite, chi non rispetterà la nuova normativa sarà soggetto alle sanzioni previste per la violazione della disciplina relativa alle temperature e alle informazioni ai consumatori. Nessuna sanzione specifica è prevista dalla legge 77/2011 e dal decreto attuativo. La legislazione sulla IV gamma si applica alle imprese produttrici e ai punti vendita in Italia.
La IV gamma in Italia:
– 2° consumatore d’Europa dopo la Gran Bretagna
– 1 miliardo di euro il valore dei nostri acquisti
– 200 aziende italiane che li producono
– 70% dei prodotti sono a marca dei distributori, ossia delle catene di punti di vendita.